A partire dal 15 ottobre 2014, quindi, in occasione dell’installazione o degli interventi di controllo e della manutenzione di cui all’art. 7 del DPR 74/2013, gli impianti dovranno essere dotati dei nuovi libretti che devono essere aggiornati o integrati ogni qual volta sia necessario sul CIT.
Non è necessario disporre della copia cartacea ma è obbligatoria la compilazione elettronica del libretto sul CIT.
La Regione Piemonte ha adottato i nuovi libretti di impianto, conformi alle indicazioni date dal Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014, introducendo alcune importanti informazioni funzionali a una migliore gestione delle attività di accertamento e ispezione e al coordinamento con gli altri catasti regionali (quello degli attestati di prestazione energetica, in particolare):
codice impianto;
dati catastali dell’edificio (NCEU);
punto di riconsegna del combustibile (PDR, per impianti connessi alla rete di distribuzione del gas naturale);
punto di consegna dell’energia elettrica (POD).
In particolare, i dati relativi al NCEU, al POD e al PDR (gli ultimi due facilmente rilevabili nella bolletta del gas e dell’elettricità) consentiranno alla Regione di rispettare le disposizioni di cui al DPR 74/2013.
ono esentati dalla compilazione del rapporto di controllo (ma non del libretto) solo gli impianti termici alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili di energia. Quindi anche coloro che sono in possesso di pompe di calore per la produzione di acs, riscaldamento e raffrescamento devono rispettare gli obblighi delle verifiche di impianto (vedere tabella riportata nella “Guida ai cittadini”) e compilare il libretto di impianto.